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GRUPPO CULTURALE AMICI DELLA CELLA

STATUTO

 

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TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI (denominazione, sede, scopo)

Art. 1. - E' costituito il "Gruppo Culturale Amici della Cella": libera associazione di persone a carattere volontario, senza finalità di lucro, apartitica e apolitica.

Art. 2. - Il Gruppo si costituisce con durata illimitata nel tempo.

Art. 3. - Esso assume quale sede di riferimento per le sue attività e gli incontri periodici, la Sala Capitolare - altresì denominata Sala di San Giuseppe - sita nei locali del complesso parrocchiale di San Martino e Santa Maria della Cella con accesso da via Giovanetti e vico Ferrante Aporti, 1 – 16149 Genova.

Art. 4. - Il "Gruppo Culturale Amici della Cella", oltre a maturare i suoi ideali e i suoi obiettivi (art. 7) in linea ai valori e agli insegnamenti della tradizione cristiana, collabora con il parroco pro tempore perché le radici cristiane del territorio, così ben evidenziate in molteplici e preziose opere d’arte (conservate nel Patrimonio della chiesa di San Martino e Santa Maria della Cella) possano essere in ogni tempo al servizio della Fede e degli autentici valori della civiltà “historia magistra vitae”.

Art. 5. - Il "Gruppo Culturale Amici della Cella" si costituisce come gruppo organizzato, passaggio intermedio tra il gruppo informale e la forma giuridica associativa. Esso presenta, come associazione organizzata, le seguenti caratteristiche di base: - lavora su progetti culturali; - concorda un livello di condivisione delle idee con la definizione di obiettivi e di priorità; - include un’organizzazione delle risorse umane per coordinare al meglio il raggiungimento degli obiettivi; - all’interno del gruppo si possono definire funzioni o incarichi per rendere più efficace il lavoro; - il “Gruppo Culturale Amici della Cella” può collaborare con altri gruppi, enti, scuole, università, persone, per la realizzazione di progetti comuni rispondenti ad obiettivi condivisi e agli scopi del gruppo (art.7).

Art. 6. - Pur non rappresentando fatto di obbligo avere uno statuto, perché associazione organizzata e informale, i soci fondatori (art.9, punto 4) hanno comunque deciso di dotare il gruppo di un proprio regolamento, in modo che siano chiari ed evidenti sia la sua oggettiva esistenza, sia le linee guida del gruppo medesimo alle quali ogni iscritto deve aderire pena l’esclusione.

Art. 7. - Il "Gruppo Culturale Amici della Cella" persegue i seguenti scopi: - diffondere la conoscenza del complesso parrocchiale di San Martino e Santa Maria della Cella nel suo valore spirituale, storico e artistico; - promuovere attività culturali che rendano le persone partecipi della conoscenza dei legami della chiesa con il suo territorio; - promuovere il coinvolgimento di giovani nelle attività del gruppo; - favorire un rapporto di conoscenza con altre associazioni culturali nell’ottica di una cooperazione sinergica per obiettivi comuni che non vadano in contrasto con quanto dichiarato nello statuto; - organizzare iniziative per contribuire ad ampliare la conoscenza del territorio di San Pier d’Arena, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni che su di esso operano; - proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali condivisi;

Art. 8. - L'associazione "Gruppo Culturale Amici della Cella" potrà progettare, organizzare e promuovere attività culturali (e.g.: convegni, mostre, conferenze, incontri, seminari, concerti, camminate e percorsi cittadini o quant’altro) ritenute valide per il raggiungimento degli scopi statutari (art.7).

 

TITOLO 2 - SOCI E ADESIONE AL GRUPPO

Art. 9.

§1. È riconosciuto Presidente Onorario del gruppo il parroco della Chiesa di San Martino e Santa Maria della Cella.

§2. Sono definiti soci del Gruppo Culturale Amici della Cella tutti coloro i quali, previa domanda scritta di ammissione e relativa accettazione da parte del Consiglio Direttivo (art.16), entrano a far parte del gruppo.

§3. Tutti i soci sono tenuti a operare secondo quanto definito dallo statuto, a tenere comportamenti di rispetto in linea con saldi principi morali ed etici.

§4. Il "Gruppo Culturale Amici della Cella" include soci fondatori, soci onorari, soci cooperatori e soci sostenitori.

È socio fondatore, chi ha ideato e costituito il presente Gruppo Culturale Amici della Cella e che ha provveduto alla stesura del presente statuto (*) ;

È socio onorario, chi ha maturato almeno cinque anni d’iscrizione al gruppo e, previa delibera del Consiglio Direttivo, gli è stata riconosciuta la determinazione nel sostenere lo scopo del gruppo promuovendone la diffusione e la valorizzazione. Il Consiglio Direttivo (art.16) si riserva la possibilità di sottoporre agli associati la nomina a socio ad honorem, in assemblea e in maggioranza relativa, di persone vicine al gruppo che, pur non iscritti, si siano contraddistinte per la loro fattiva collaborazione nei confronti del gruppo.

È socio cooperatore, chi fornisce un contributo fattivo che si può tradurre, in base alla propria disponibilità, nel prestare opera di volontariato nel gruppo, secondo la propria attitudine e competenza dallo stesso indicate nel modulo di adesione. Tra queste ultime, citiamo, a titolo d’esempio: accoglienza, competenze informatiche e grafiche, competenze linguistiche, allestimento di buffet, competenze su arte e storia o quant’altro, conoscenze musicali, capacità di lavoro manuale, supporto pubblicitario, disponibilità a collaborare all’organizzazione di eventi, progetti, etc.

È socio sostenitore, chi aderisce al gruppo, partecipa alle iniziative organizzate dall’associazione e contribuisce alla loro diffusione facendone pubblicità presso altre associazioni, enti, persone.

Art. 10. L’iscrizione al Gruppo è gratuita. Nel corso dell’anno potrà essere richiesta un’offerta su base libera e volontaria, deliberata in assemblea, finalizzata a coprire spese per iniziative organizzate e promosse dal gruppo.

Art. 11. L'ammissione al "Gruppo Culturale Amici della Cella" è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità statutarie, ne condividono lo spirito e gli ideali.

Art. 12. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative organizzate dal gruppo.

Art. 13. L’anno associativo ha inizio il primo giorno di ottobre e ha termine il 30 settembre. I soci che non abbiano richiesto per iscritto di distaccarsi dal gruppo entro il 30 settembre dell’anno associativo in corso, saranno automaticamente considerati iscritti anche per l’anno successivo.

Art. 14. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e quanto deliberato durante le assemblee del gruppo. In caso di comportamento difforme, che reca pregiudizio agli scopi, su segnalazione del Consiglio Direttivo e dei soci, l’Assemblea potrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, esclusione dal gruppo.

Art 15. Possono aderire al gruppo anche i minorenni, purché il loro modulo d’iscrizione sia controfirmato da un genitore o da un tutore.

 

(*) Sono soci fondatori del Gruppo Culturale Amici della Cella: Monsignore Carlo Canepa, Mirco Oriati, Rossana Rizzuto Oriati.

 

TITOLO 3 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

Art.16. L’organizzazione delle attività del gruppo è affidata a un Consiglio Direttivo. §1. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre a un massimo di cinque persone. I soci fondatori fanno parte di diritto del Consiglio.

§2. Il raggiungimento del numero massimo di membri del Consiglio Direttivo avviene per mezzo di elezione indetta dall’Assemblea. I candidati saranno i soci stessi che si propongono per assolvere tale compito; requisiti per la candidatura sono: la maggiore età, l’iscrizione regolare al gruppo e aver maturato almeno tre anni d’iscrizione. A parità di voti si sceglie il socio con più anni di associazione. L’incarico ha durata di tre anni e non si possono avere più di due mandati consecutivi.

§3. I soci fondatori ricoprono il ruolo di rappresentanza del gruppo (referenti) e di coordinamento all’interno del Consiglio Direttivo e del gruppo.

§4. I soci fondatori fanno parte del Consiglio Direttivo fino a loro rinuncia o impossibilità a prenderne parte. In tal caso, assumeranno il ruolo di soci onorari ad vitam.

§5. Qualora non siano più presenti soci fondatori all’interno del Consiglio Direttivo si procederà ad eleggere un nuovo Consiglio provvedendo al contempo a nominare, all’interno del medesimo, mediante votazione a maggioranza relativa, un rappresentante del gruppo (referente). Il suo incarico avrà durata di tre anni rinnovabile solo per un altro mandato consecutivo (art.16, punto 2).

§6. Ai soci che fanno parte del Consiglio Direttivo è richiesta una partecipazione assidua agli incontri. L’assenza consecutiva a più di tre riunioni (se non giustificata) comporta l’esclusione dal Consiglio.

§7. I soci del Consiglio Direttivo potranno indire assemblee che coinvolgono solo il medesimo: queste potranno essere decise collegialmente o richieste esplicitamente dai soci fondatori.

§8. In caso di difficoltà un socio del Consiglio Direttivo può dimettersi dal suo ruolo. In tal caso si potrà procedere a un ripescaggio del socio che a seguire aveva preso più punti all’elezione. Se questa scelta non è percorribile, si provvederà alla sua sostituzione con elezione al termine dell’anno associativo (art.13).

§9. Ogni delibera all’interno del Consiglio Direttivo avviene per maggioranza relativa.

§10. Scopo del Consiglio Direttivo è di: - valutare controversie interne al gruppo; - raccogliere indicazioni e suggerimenti dei soci; - partecipare a riunioni legate a decisioni o pianificazioni urgenti; - deliberare sull’esclusione di un socio non in linea con i principi statutari; - indire le assemblee sociali; - compilare l’ordine del giorno. §11. Il Consiglio Direttivo può istituire gruppi di lavoro, all’interno degli Amici della Cella, che operino su temi specifici delineati sempre in linea allo scopo del gruppo culturale.

 

TITOLO 4 - ASSEMBLEE

Art. 17 - Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio Direttivo almeno due volte l’anno mediante comunicazione via posta elettronica per chi è provvisto d’indirizzo email o mediante comunicazione telefonica. L’avviso dell’assemblea deve pervenire almeno due settimane prima del giorno fissato. L’ordine del giorno sarà affisso alla bacheca degli Amici della Cella.

Art. 18 - E’ a discrezione dei soci fondatori e del Consiglio Direttivo poter convocare l’assemblea dei soci in seduta straordinaria: ciò è possibile, ad esempio, in occasione d’imminenti eventi da organizzare. L’assemblea può anche essere richiesta al Consiglio Direttivo, su esplicita motivazione, dai soci del gruppo: il Consiglio, dopo opportuna valutazione dell’urgenza, sceglierà se indirla o inserire eventualmente la motivazione nell’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria successiva.

Art. 19 - L’assemblea rappresenta un momento d’incontro tra amici, occasione di confronto, di proposizione di idee e di iniziative per creare sinergia volta al compimento degli scopi statutari.

§1. L’assemblea è convocata presso la sede di riferimento del gruppo culturale Amici della Cella o presso locali specificatamente indicati.

§2. Hanno diritto di voto, per l’approvazione di quanto presentato all’ordine del giorno dal Consiglio Direttivo, tutti i soci maggiorenni.

§3. Le delibere definite nel corso di un’assemblea ordinaria o straordinaria del gruppo culturale avranno validità se è presente la maggioranza dei membri del Consiglio. La votazione procederà per maggioranza relativa dei presenti (incluso il Consiglio Direttivo). L’assemblea è presieduta da un Presidente, che può essere un socio fondatore o, in sua assenza, un membro del Consiglio Direttivo.

§4. A sua volta il Presidente ha l’incarico di nominare un segretario tra gli intervenuti all’assemblea: quest’ultimo ha il compito di redigere regolare verbale. §5. In caso di elezioni, l’assemblea provvederà al sorteggio di due scrutinatori tra i presenti.

§6. In caso di parità in una votazione questa sarà ripetuta dal solo Consiglio Direttivo nell’ambito della stessa seduta. In caso di nuova parità la scelta sarà presa dal Presidente dell’assemblea.

§7. La votazione è generalmente “palese”. Su determinate questioni, come l’elezione del Consiglio Direttivo, la maggioranza dell’assemblea può decidere di scegliere la votazione non palese.

§8. Nell’ambito delle assemblee tenute dal solo Consiglio Direttivo perché le delibere abbiano validità, occorre che sia presente la maggioranza del Consiglio. La votazione procede per maggioranza relativa: in caso di parità la decisione sarà presa dal socio fondatore presente più anziano di età.

§9. L’assemblea ordinaria dei soci ha il compito di: - eleggere i soci da integrare ai soci fondatori per costituire il Consiglio Direttivo quando richiesto; - deliberare sui punti elencati nell’ordine del giorno; - proporre iniziative per le attività del gruppo.

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TITOLO 5 – SCIOGLIMENTO DEL GRUPPO

Art. 20 - Lo scioglimento del Gruppo Culturale Amici della Cella può essere deliberato, nell’ambito di un’assemblea straordinaria, per volontà dei soci fondatori e della maggioranza assoluta dei soci maggiorenni. Art. 21 - Il Gruppo può dichiararsi sciolto a valle dell’impossibilità di costituire un Consiglio Direttivo composto di almeno tre soci

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